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Nuovi requisiti per firmare gli APE (attestati di prestazione energetica)

febbraio 20, 2014 by anto  
Filed under Leggi e regolamenti

Image courtesy of Anusorn P nachol at FreeDigitalPhotos.net

A distanza di qualche mese dall’ultimo provvedimento legislativo, il DPR n 75 del 16.04.2013, che normava la figura del certificatore energetico, arrivano le prime modifiche al provvedimento.

Avevamo già scritto in un precedente post, che per essere abilitati al rilascio degli APE (attestati di prestazione energetica) che hanno preso il posto degli ACE (attestati di certificazione energetica) era necessario essere un tecnico iscritto ad un albo professionale con esperienza sia nell’involucro edilizio sia in impiantistica.

Oltre a questo, in base alla tipologia di laurea o diploma, si era più o meno tenuti a frequentare un apposito corso di formazione da 64 ore.

Con il DDL Destinazione Italia sono state aumentate le lauree che permettono di essere esonerati dal frequentare il corso di formazione che in compenso è stato elevato ad 80 ore.

Nel dettaglio ecco l’elenco delle lauree che permettono di  firmare gli APE senza frequentare nessun ulteriore corso :

- architettura, ingegneria edile ingegneria edile-architettura;
- ingegneria chimica;
- ingegneria civile;
- ingegneria dei sistemi edilizi
- ingegneria della sicurezza;
- ingegneria elettrica;
- ingegneria energetica e nucleare;
- ingegneria gestionale;
- ingegneria meccanica;
- ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- scienza e ingegneria dei materiali;
- scienze e tecnologie agrarie;
- scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- scienze e tecnologie della chimica industriale.

I diplomi, invece, sono:

- meccanica, meccatronica ed energia;
- elettronica ed elettrotecnica;
- agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura;
- costruzioni, ambiente e territorio (o geometra),
- perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica
-aeronautica;
- energia nucleare;
- metallurgia;
- navalmeccanica;
- metalmeccanica.

Chi può firmare gli ACE (attestati di certificazione energetica)?

maggio 19, 2013 by anto  
Filed under Leggi e regolamenti

In Puglia, da quando sono scaduti i 90 giorni di transizione per l’accreditamento dei certificatori di sostenibilità ambientale, molti si stanno interrogando sui REQUISITI dei certificatori energetici.

Se fino al 18 aprile tutti i professionisti potevano certificare, cosa succede oggi? Il dubbio sorge dal fatto che la certificazione energetica è sostanzialmente inglobata in quella di sostenibilità ambientale.

In effetti la normativa di riferimento per i certificatori energetici non è quella regionale, ma quella nazionale. A febbraio è finalmente stato pubblicato SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

La normativa stabilisce che il professionista che redige un ACE deve essere iscritto ad un ordine di appartenenza e deve possedere almeno uno dei seguenti due requisiti:

AVERE UNA DELLE SEGUENTI LAUREE O DIPLOMI

1.  LAUREA MAGISTRALE conseguita in una delle seguenti classi:

LM-4, (ARCHITETTURA)
da LM-22 a LM-24, (INGEGNERIA CHIMICA, CIVILE, DEI SISTEMI EDILIZI)
LM-26, (INGEGNERIA DELLA SICUREZZA)
LM-28, (INGEGNERIA ELETTRICA)
LM-30, (INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE)
LM-31, (INGEGNERIA  GESTIONALE)
LM-33, (INGEGNERIA MECCANICA)
LM-35, (INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO)
LM-53, (SCIENZA ED INGEGNERIA DEI MATERIALI)
LM-69, (SCIENZA E TECNOLOGIA AGRARIA)
LM-73 (SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI)

o LAUREA SPECIALISTICA conseguita in una delle seguenti classi:

4/S, (ARCHITETTURAE INGEGNERIA EDILE)
da 27/S a 28/S, (INGEGNERIA CHIMICA, CIVILE)
31/S,  (INGEGNERIA ELETTRICA)
33/S, (INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE)
34/S, (INGEGNERIA GESTIONALE)
36/S, (INGEGNERIA  MECCANICA)
38/S, (INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO)
61/S, (SCIENZA ED INGEGNERIA DEI MATERIALI)
74/S, (SCIENZA E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI)
77/S, (SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE)

oppure una LAUREA TRIENNALE conseguita in una delle seguenti classi:

L/7 (INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE)
L/9, (INGEGNERIA INDUSTRIALE)
L/17,  (SCIENZE DELL’ARCHITETTURA)
L/23, (SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA)
L/25, (SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI)

oppure un DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni,
.
oppure un DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero DIPLOMA DI GEOMETRA;
.
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’ articolazione ‘gestione dell’ambiente e del territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico
.
QUESTI PROFESSIONISTI NON HANNO NECESSITA’ DI FREQUENTARE NESSUN CORSO!
Altra possibilità offerta alle seguenti classi di laurea è quella di integrare la formazione frequentando
uno specifico corso da 64 ore!
CHI E’ TENUTO A FREQUENTARE UN CORSO DA 64 ORE?
A) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi
B) LAUREA MAGISTRALE LM-17 (FISICA), LM-20 (INGEGNERIA AEROSPAZIALE), LM-21(INGEGNERIA BIOMEDICA), LM-25 (INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE), LM-27  (INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI), LM-29(INGEGNERIA  ELETTRONICA), LM-32 (INGEGNERIA INFORMATICA), LM-34 (INGEGNERIA NAVALE), LM-40 (MATEMATICA), LM-44 ( MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L’INGEGNERIA), LM-48 (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE), LM-54 (SCIENZE CHIMICHE), LM-60 (SCIENZE DELLA NATURA), LM-74 (SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE), LM-75 (SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO), LM-79 (SCIENZE GEOFISICHE)
b) LAUREA SPECIALISTICA 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S,
32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S
C) LAUREA TRIENNALE L8 (INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE), L30 (SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE), L21 (SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE), L27 ( SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE), L32 (SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA), L34 (SCIENZE GEOLOGICHE), L35 (SCIENZE MATEMATICHE)
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al
comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale.

Aggiornamenti sul corso accreditante per “Certificatori di sostenibilità ambientale”

aprile 25, 2013 by anto  
Filed under News

Fervono i preparativi per l’avvio del corso sulla “Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici“, il primo a partire nella Provincia di Bari.

Per permettere a tutti di partecipare (e soprattutto per aspettare gli esiti delle valutazioni delle commissioni istituite dagli Ordini professionali in merito ai curricula dei professionisti) abbiamo deciso di far slittare il corso di un paio di settimane.

Potete visionare il calendario completo nella locandina accanto.

Nel frattempo ci siamo attivati per avere dei patrocini dagli ordini professionali: siamo in attesa di quello dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, mentre abbiamo già ricevuto il patrocinio da parte del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Bari, che riconosceranno ai loro iscritti anche i crediti formativi secondo quanto stabilito dalle direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Per ulteriori informazioni vi invito a contattare direttamente la segreteria organizzativa di Fidalma.

La Regione Puglia pubblica le nuove regole per l’accreditamento dei certificatori di sostenibilità ambientale.

gennaio 21, 2013 by anto  
Filed under Leggi e regolamenti

E’ stato pubblicato sul BURP n. 10 di venerdì 18 gennaio 2013 la deliberazione della Regione Puglia in merito all’accreditamento dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni di sostenibilità ambientale.

Cosa stabilisce il nuovo regolamento? Le possibilità sono due.

La prima è quella di frequentare un corso di formazione di 80 ore (corso qualificante da 20 ore e corso base da 60 ore) seguito da un esame finale composto da una prova tecnico pratica e da una prova orale.

L’altra possibilità, riservata a chi vanta già esperienza nel settore della sostenibilità, è quella di farsi certificare le competenze possedute. Gli albi degli architetti e degli ingegneri e il collegio dei geometri e dei periti dovranno istituire delle apposite commissioni che valutino le competenze professionali dei propri iscritti. Saranno oggetto di valutazione la frequenza di esami specifici, master, dottorati di ricerca, ma anche esperienza nella certificazione di edifici che abbiano conseguito almeno il punteggio 2 secondo lo standard del Protocollo Itaca Puglia. A seconda della valutazione della commissione, il curriculum del tecnico può essere ritenuto idoneo e di conseguenza potrà iscriversi all’albo senza dover sostenere alcun esame. Nel caso contrario, il tecnico dovrà frequentare dei moduli integrativi e solo su questi sostenere un esame.

La Regione Puglia stabilisce anche le regole per la transizione: ci saranno 90 giorni di tempo per conformarsi al nuovo sistema.

Nuove regole per l’accreditamento dei certificatori di sostenibilità ambientale in Puglia.

agosto 1, 2012 by anto  
Filed under In evidenza, Leggi e regolamenti

Dopo due anni di stallo, la Regione Puglia riparte con le procedure di accreditamento dei certificatori ambientali, siglando un protocollo d’intesa con gli Ordini professionali (Ingegneri, architetti, geometri, periti e agronomi) superando il contenzioso aperto dagli Ordini degli Ingegneri della provincia di Bari, Taranto, Lecce e Foggia con un ricorso al Tar del 13.febbraio 2010.

Nel protocollo si trovano delle importanti novità sia sui requisti di accreditamento professionali sia sui contenuti dei corsi di formazione. Ma vediamo nello specifico.

Innanzitutto vengono divisi i compiti fra Regione ed Ordini.
La Regione si impegna a regolamentare la struttura dei corsi che sarà così articolata:

1. CORSO QUALIFICANTE da 20 ore (in 3 moduli)

2. CORSO  BASE da 60 ore (in 6 moduli)

Gli ordini professionali devono istituire delle commissioni interne per valutare i curricula dei professionisti candidati per l’accreditamento.

Saranno oggetto di valutazione:
1. Titoli  formativi: esami universitari, master, dottorati, corsi di specializzazione aventi per oggetto le tematiche dei corsi
2. Titoli professionali: esperienze di progettazione o consulenza almeno biennale presso aziende, esperienza di progettazione di almeno tre edifici che abbiano conseguito la certificazione ambientale, esperienza di ricerca o insegnamento nelle tematiche oggetto dei corsi.

Le commissioni valuteranno i curriculum e decideranno se i professionisti avranno bisogno di integrare o meno le loro competenze. Nel caso in cui il professionista sia ritenuto idoneo, avrà accesso all’albo senza dover sostenere alcun esame. In caso contrario la commissione indicherà quali moduli del corso base e qualificante dovranno essere frequentati e solo su questi verterà l’esame finale.

Il protocollo stabilisce anche che la commissione esaminatrice dovrà essere composta da un docente del corso, un funzionario della regione e dal presidente dell’ordine o da un suo delegato.

Adesso non resta altro che aspettare che passino i 120 giorni stabiliti dal protocollo e che la Regione pubblichi il nuovo regolamento.

Certificazione energetica in Puglia: in attesa della nuova procedura

maggio 30, 2011 by anto  
Filed under Leggi e regolamenti

Saprete certamente che circa un anno fa, l’11 giugno 2010 il Tar aveva accolto favorevolmente il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Lecce, Foggia e Taranto che aveva portato al “congelamento” di alcuni provvedimenti stabiliti dalla L.R. 10 del 10.02.2010.

Bene, la Regione Puglia ha deciso di non ricorrere al Tribunale di Stato, ma di modificare il regolamento regionale. Si resta quindi in attesta di una nuova procedura relativa sia all’accreditamento dei professionisti sia per l’invio dei certificati energetici al relativo Catasto energetico in via di costituzione.

Sul sito www.sistema.puglia.it si legge che per il momento l’albo dei certificatori è sospeso e che l’importo di 100 euro versato per l’iscrizione non verrà restituito. La cifra potrà essere utilizzata per il pagamento del deposito dei certificati! Siamo ancora in attesa di conoscere la quota da versare per ogni certificato rilasciato!

L’Assessore Angela Barbanente, intevenuta ad una conferenza che si è tenuta al Politecnico di Bari la settimana scorsa, ha affermato che per il giorno 13 giugno è previsto un tavolo tecnico per stabilire la nuova procedura per la certificazione energetica e per l’aggiornamento della certificazione ambientale con il nuovo Protocollo Itaca 2011.

Quali prospettive per i certificatori pugliesi?

luglio 6, 2010 by anto  
Filed under In evidenza, News

La sentenza del Tar dell’11 giugno scorso ha suscitato particolare scalpore fra gli addetti ai lavori.
In realtà i professionisti si sono divisi in due categorie: quelli che si erano già formati e avevano impiegato tempo e denaro nello studio si sono indignati, mentre tutti gli altri si fregavano già le mani (pregustando i guadagni provenienti da una nuova opportunità di business).

Ma vediamo nel dettaglio cosa dice la sentenza del Tar.

In base alla sentenza del Tar, i professionisti pugliesi potranno rilasciare non solo gli ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, ma anche i CERTIFICATI DI SOSTENIBILITA’AMBIENTALE anche se privi dell’abilitazione regionale, poiché “la determinazione dei requisiti e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici è di esclusiva competenza dello Stato. Alle Regioni compete solamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.”

Abbiamo parlato con l’ing. Rubino, direttore della ripartizione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture che ci ha detto che la Regione Puglia sta già rispondendo al Tar. Si tratta di un atto dovuto anche per tutelare le altre Regioni (come la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige) che senza aspettare il terzo decreto attuativo del Dgls 192/2005 avevano deliberato e costituito degli albi specifici regionali.

L’ing. Rubino ci ha detto, inoltre, che fino al momento della risposta del Consiglio di Stato, la procedura di accreditamento dei professionisti pugliesi sarà sempre disponibile (anche se non più necessaria) tramite il sito www.sistema.puglia.it
Nel caso in cui anche il Consiglio di Stato elimini l’albo dei certificatori pugliesi, la Regione provvederà a rimborsare della quota di iscrizione tutti i professionisti che si erano iscritti.